Fatturazione Elettronica

L'articolo 1, commi 209-214 della Legge numero 244 del 24 dicembre 2007 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), come modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011, istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento.

La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). E' necessario, inoltre, che la fattura venga trasmessa all'ufficio comunale che ha provveduto ad ordinare la fornitura al fine di consentire l'accettazione entro i termini stabiliti dalla legge.

 

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

Codice Univoco ufficio: UFTXEB


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